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Decreto legge 14.03.2025, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 14.03.2025, n. 61)

Titolo II - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione

Capo II - Disposizioni urgenti in materia di enti locali

Art. 8 - Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «le unioni di comuni» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica e gli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009 e 2016».

2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «superiore a 100.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «e, al fine di gestire la conclusione del processo di ricostruzione, per il periodo dal 2025 al 2030, nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016.».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti.».

4. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «funzioni di stazione appaltante», sono sostituite dalle seguenti: «funzioni di centrale di committenza».

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e presso le stesse funzionalmente utilizzato per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che abbia prestato servizio per il periodo di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «in sede di approvazione del rendiconto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2025» e le parole «alla data del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;

d) al comma 6-sexies, le parole: «, avvenuta entro il 31 dicembre 2024» sono soppresse.

7. All'articolo 248, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione.».

8. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 è autorizzato a utilizzare risorse, nel limite di euro 8.300.000, disponibili sulla contabilità speciale 5142, intestata al Prefetto di Napoli, per la realizzazione dei medesimi interventi già previsti compatibili con le finalità di cui al predetto articolo. Con i provvedimenti commissariali di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 208 del 2024, sono definite le modalità per effettuare il versamento delle predette risorse nella contabilità speciale di cui al comma 5 del medesimo articolo 1».

9. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il corso di formazione, da frequentare in presenza ovvero a distanza secondo le modalità definite con la convenzione di cui al sesto periodo, è erogato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA.»;

2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Con apposita convenzione stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione.»;

b) al comma 7, dopo le parole: «effetto analogo» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

10. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rimborso accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».