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Livelli essenziali prestazioni (LEP) 08.04.2013

Sergio Auriemma
 

L'art. 117, comma 2, lettera m della Costituzione, nell'identificare un'area di competenza legislativa "esclusiva" spettante allo Stato, utilizza l' espressione: "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" .

Naturalmente un approfondimento dello specifico tema non può prescindere dalla conoscenza, sia pure di massima, del nuovo tessuto regolatore complessivo del riparto delle competenze legislative come ridefinito dalla riforma costituzionale del 2011.

L'entrata in vigore del nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione (legge cost. n. 3 del 2001) ha, infatti. ridisegnato per intero l'assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e competenza legislativa regionale.

Attraverso un'inversione o "rovesciamento completo" (così definito in sent. Corte cost. n. 307/2003) del precedente criterio di riparto, è stata regolata una competenza statale esclusiva su alcune materie od ambiti tassativamente enumerati (art. 117, comma 2), una competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3) per altre materie ed, infine, una competenza regionale innominata, residuale e generale (art. 117, comma 4).

Quasi unanime - tra costituzionalisti, studiosi e operatori del diritto - è l'osservazione che la nuova distribuzione del potere legislativo, per come è stata concepita e disciplinata, propone non poche difficoltà interpretative circa l'individuazione degli esatti confini delle materie, del soggetto istituzionale di volta in volta competente a legiferare sulle stesse ed, infine, delle varie tipologie di potestà legislativa, regolamentare, amministrativa.

Contrastanti, invece, sono le opinioni circa il fatto che la nuova articolazione di poteri sia tale da accentuare fenomeni di frammentazione e diversificazione te

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