Pubbliche Amministrazioni
Sergio Auriemma
Generalità definitorie
"Pubblica Amministrazione" (in sigla P.A.) è una locuzione che, nella comune accezione, sembra possedere un significato intuitivo o immediato, capace di far percepire con facilità tutto ciò che permette di distinguere una "pubblica amministrazione" da altri Soggetti o Enti od Organizzazioni che tali non sono e che hanno una natura giuridica esclusivamente "privata".
Il sintagma suggerisce, pertanto, a molti operatori ed interpreti di affrontare con notevole disinvoltura l'analisi delle varie Amministrazioni, semmai salutando in positivo o in negativo, a seconda delle proprie visioni politiche, la soppressione oppure l'introduzione dell'aggettivo "pubblico" nella denominazione di un qualsivoglia Ente organizzato (come è accaduto, ad esempio, circa la denominazione del Ministero dell'Istruzione, più volte variata negli anni dal 1998 ad oggi).
Di contro, nella sua accezione giuridica, la locuzione "Pubblica Amministrazione" identifica un concetto dai contenuti complessi, dai multiformi risvolti, talvolta controversi persino tra gli studiosi del diritto e nella giurisprudenza.
È utile, in via introduttiva, osservare che nell'ordinamento giuridico italiano non è rinvenibile alcuna definizione esplicita e sostanziale.
Un primo gruppo di disposizioni - gli articoli 28, 97 e 98 della Costituzione - enunciano taluni principi fondamentali che attengono al modo di funzionamento della P.A. (imparzialità, buon andamento), alle regole di accesso ai pubblici uffici (concorso pubblico), allo status dei pubblici impiegati (dovere di fedeltà, dovere di appartenenza esclusiva, responsabilità).
L'articolo 357 del codice penale , invece, detta una definizione contenutistica della funzione amministrativa (quindi: una definizione riferita soltanto ad attività svolte dalla P.A.) e sancisce che è pubblica "la funzione amministrativa disciplinata da norme di dirit
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