Esame di Stato (secondo ciclo di istruzione)
Sergio Auriemma
Generalità
A conclusione dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado gli studenti devono sostenere un esame di Stato, secondo disposizioni e modalità definite dalla legge n. 425 del 10 dicembre 1997. La legge ha riformato gli "esami di maturità" regolati dalla L. n. 119/1969 ed è stata in seguito modificata dalla L. n. 1 dell'11.1.2007, nonché dall'art. 1-quinquies del D.L. n. 134/2009, conv. dalla L. n. 167/2009.
L'esame di Stato, come svolto per la prima volta nell'anno scolastico 1998/1999, ha quale fine "l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi" (articolo 1) e si conclude con il rilascio di "certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame" che danno "trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea" (articolo 6).
Finalità e contenuto della valutazione finale hanno innovato l'assetto precedente, che invece prevedeva come fine "la valutazione globale della personalità del candidato" e che, a conclusione dell'esame, prescriveva la formulazione per ciascun candidato di un "motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione" .
Alla legge n. 425/1997 ha fatto seguito il regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998. In materia sono, inoltre, da tenere presenti:
- D.M. 18 settembre 1998, n. 358 sulla costituzione delle aree disciplinari, limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
- D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
- D.M. 20 novembre 2000, n. 42
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