Soccorso istruttorio
Sergio Auriemma
Fondamenti normativi
L'istituto giuridico in esame trova applicazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi, nonché nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Relativamente alla prima ipotesi , la norma-base è rinvenibile nell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, lì dove sono elencati gli adempimenti che deve curare il responsabile unico del procedimento (RUP) al fine di colmare lacune documentali, modificare dichiarazioni o correggere errori che dovessero emergere nella fase istruttoria preordinata all'emanazione del provvedimento finale.
Il soccorso istruttorio, quindi, è uno strumento che, a certe condizioni, consente al RUP di andare "in aiuto" di soggetti giuridici o privati cittadini, consentendo loro di integrare la documentazione prodotta e di rettificare dichiarazioni o istanze erronee o incomplete rese alla PA nella fase istruttoria preordinata all'emanazione di un atto o provvedimento finale. Ciò senza che si verifichi alcuna violazione della par condicio o dei principi di terzietà e imparzialità dell'amministrazione, trattandosi non di una integrazione documentale postuma, ma di una mera regolarizzazione procedimentale.
Relativamente alla seconda ipotesi (contratti pubblici e procedure di gara), la norma-base va fatta risalire all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163/2006 (emanato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e che disponeva:"N ei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati" ) e il soccorso istruttorio va inteso non come una facoltà, ma come "un doveroso ordinario modus procedendi volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor partecipationis e della semplificazione, sia pure all'interno di rigorosi l
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