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05/01/2024

Alternanza scuola-lavoro

Susanna Granello

L'art. 4 della legge n. 28 marzo 2003, n. 53 ha introdotto una modalità di interazione tra scuola e mondo del lavoro: la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro, sia all'interno degli indirizzi dell'istruzione sia nel sistema di istruzione e formazione professionale.

Si prevedeva che l'intera formazione dai 15 a 18 anni potesse essere svolta "attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro ". Il successivo d.lgs. 77/2005 chiarì la natura profonda della alternanza, da intendersi non come uno "strumento", ma come una vera e propria "modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro (...) attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro" (art. 1, d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77).

C'e

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