Prova, anno di formazione e FIT docenti
Mario Rossi
Nuovo Quadro normativo e breve sintesi delle Fonti
La materia relativa al periodo di prova e di formazione del personale docente di scuola secondaria, a partire dall'anno scolastico 2018/19, ha subito delle profonde trasformazioni in attuazione della delega contenuta nella legge 13/7/2015 n. 107, art. 1, co. 180/181.
Prima il sistema di reclutamento, di prova e di formazione dei docenti neo-assunti era unico per i docenti di ogni ordine e grado di scuola: il reclutamento avveniva mediante concorsi per esami e titoli ovvero per soli titoli ed, una volta inseriti in posizione utile graduatoria, i docenti venivano assunti in ruolo.
Il primo anno di servizio di ruolo era anche quello in cui il neo-docente doveva effettuare il periodo di prova e di formazione, salvo proroga, secondo quanto stabilito dagli artt. 437, 438 e 439 del D.Lgs. 16/4/1994 n. 297, aggiornati in molte parti con la legge n. 107/2015, art. 1, co. 115/129.
Questo sistema è quello tuttora valido e vigente per il personale di scuola dell'infanzia e primaria e sarà analizzato nella prima parte di questa voce. Qui diciamo solo che esso si limita ad un'immediata assunzione in ruolo dei neo-assunti, con un periodo di prova di un anno scolastico ed un brevissimo percorso di formazione da tenersi entro lo stesso anno di prova.
Totalmente diverso è ora il sistema di reclutamento del personale docente di scuola secondaria la materia dopo la radicale riforma di cui alla citata legge n. 127/2015, art. 1, co. 180 e 181, lett. b, di natura programmatica, la cui attuazione è stata demandata ad un successivo Regolamento emanato col Dlgs 13/4/2017 n 59 con la finalità dichiarata della legge di conseguire nella stessa fase del reclutamento una doppia finalità: sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione .
Il regolamento applicativo emanato, coerentemente col progetto legislativo, ha dato luogo ad un nu
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