Cessazione dal servizio per inidoneità psicofisica
Mario Rossi
Fonti, evoluzione normativa e concetti base sulla cessazione dal servizio per infermità
A) I due tipi di dispensa connessa a motivi di salute con l'ordinamento anteriore all'attuale di cui al D.P.R. 2/6/1981 n. 271 (cessazione per permanente inidoneità psicofisica)
L'analisi delle fonti che regolano questo istituto, attraverso l'evoluzione storica, è fondamentale per pervenire a conclusioni corrette.
La fonte originaria risale al D.P.R. 10/1/1957 n. 3 , che ha disciplinato la dispensa dal servizio, prevedendone due distinte fattispecie:
a) la dispensa per motivi di salute di cui agli artt. 129/131;
b) la dispensa per superamento dei periodi massimi di aspettativa per infermità di cui all'art. 7: che stabilisce «Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica» .
Per quanto riguarda il personale docente , prima l'art. 112 del d.P.R. 31.5.1974, n. 417 e quindi l'art. 512 del D.lgs. 16.04.1994, n. 297 hanno espressamente richiamato l'applicazione della prima fattispecie di cui agli artt. 129/131 del D.P.R. n. 3/1957.
Mentre l'applicazione della stessa fattispecie al personale ATA derivava dal generale richiamo contenuto nell'art. 604 del D.lgs. n. 297/1994.
In virtù dello stesso richiamo, anche la seconda fattispecie di cui all'art. 71 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3 è stata generalmente applicata a tutto il personale della scuola (direttivo, docente e ATA).
Questa situazione è rimasta invariata fino all'avvento dei CCNL, e in particolare del C.C.N.L. sottoscritto il 4/8/1995.
In effetti l'art. 23, co. 4, del CCNL 1995 (confluito negli artt. 17, co. 4 dei successivi CCNL del 2
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