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05/02/2019

Diritto penale (nozioni generali)

Alessia Auriemma

Nozioni introduttive

Il diritto penale è il ramo del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato.

In generale, si definisce reato ogni fatto umano alla cui commissione la legge ricollega l'irrogazione di sanzioni penali.

Sono sanzioni penali la pena e la misura di sicurezza che, pur essendo variamente configurate, assolvono una duplice funzione: da un lato mirano a garantire e tutelare la società dalla commissione di delitti e dall'altro tendono a favorire la rieducazione e la risocializzazione di colui che ha commesso il reato.

La dottrina parla, pertanto, di doppia funzionalità della sanzione penale, riferendosi così alla funzione di:

prevenzione cd. generale : si riconosce alla sanzione penale un carattere deterrente; la minaccia della sanzione tende a distogliere i consociati dalla commissione di reati.

prevenzione cd. speciale : l'irrogazione della pena prevista in relazione al reato commesso mira a scoraggiare il condannato dalla realizzazione di nuovi reati.

Funzione precipua del diritto penale è, pertanto, quella di garantire le condizioni essenziali della convivenza, attraverso la tutela dei beni giuridici: tali si definiscono quei beni dotati di un notevole rilievo sul piano sociale e, pertanto, considerati meritevoli di protezione sul piano giuridico.

I beni giuridici tutelati dalle norme penali poste dal legislatore sono, di regola, beni dotati di rilevanza costituzionale (cd. teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico).

Si considerano beni dotati di rilievo costituzionale non soltanto i beni espressamente menzionati e tutelati in Costituzione, ma anche quelli che beneficiano di un riconoscimento implicito e cioè:

• i beni privi di un effettivo rilievo costituzionale la cui tutela risulti, però, funzionale alla difesa di beni esplicitamente contemplati in Costituzione.

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