Giudizi innanzi la Corte Costituzionale
Sergio Auriemma
Premesse storiche
Il 23 aprile 1956 la Corte Costituzionale, presieduta da Enrico De Nicola, già Capo provvisorio dello Stato e primo Presidente della Repubblica, tenne la sua prima udienza.
La questione riguardava la costituzionalità di una norma della legge di pubblica sicurezza del 1931, che richiedeva un'autorizzazione di polizia per distribuire volantini o affiggere manifesti e puniva la distribuzione o affissione non autorizzate: si dubitava della conformità della norma all'art. 21 Cost., che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero.
La questione fu sollevata nel corso di 30 procedimenti penali (alcuni in primo grado, altri in appello) che si svolgevano a carico di persone imputate di trasgressioni al precetto dell'art. 113 del T.U. delle leggi di P.S. per avere o distribuito avvisi o stampati nella pubblica strada, o affisso manifesti o giornali, ovvero usato altoparlanti per comunicazioni al pubblico, senza autorizzazione dell' autorità di pubblica sicurezza, come prescritto nel detto articolo, o anche, nonostante il divieto espresso di tale autorità.
A tutti gli imputati era contestata la contravvenzione punibile a norma dell'articolo 663 Cod. pen. modificato con D.L. 8 novembre 1947, n. 1382.
La Corte dovette anzitutto decidere sul punto, molto dibattuto e controverso, se la competenza a controllare la costituzionalità delle leggi si estendesse anche a quelle emanate prima dell'entrata in vigore della Costituzione o se fosse limitata soltanto a quelle approvate dopo il 1° gennaio 1948. Era un problema serio, dato che la gran parte della legislazione di allora era stata creata dal regime fascista.
La Corte, riuniti i giudizi, pronunciò un'unica sentenza (la storica sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 14 giugno 1956), con la quale:
• affermò la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità
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