Telefoni cellulari (uso a scuola)
Sergio Auriemma
L'opportunità di introdurre nelle Pubbliche Amministrazioni le tecnologie della "telefonia mobile" (telefoni cellulari dati in uso ai pubblici dipendenti) è stata oggetto di approfondite e reiterate valutazioni compiute in sede politico-normativa, in considerazione sia degli effetti positivi in termini di accrescimento dell'efficienza e produttività dell'attività amministrativa con innegabile miglioramento nei rapporti con la collettività (si pensi alle esigenze di reperibilità, agli interventi di prevenzione, alla pubblica sicurezza e all'ordine pubblico), sia degli eventuali effetti negativi derivanti da un uso indiscriminato e non controllato degli apparati, con conseguente lievitazione delle spese messe a carico dei pubblici bilanci.
Un iniziale intervento regolatore è rinvenibile nella circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 13 marzo 1996 (in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2.5.1996).
La circolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 1, n. 9), della legge-quadro n. 93/1983 sul pubblico impiego e d'intesa con il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, procedette alla prima definizione di criteri per l'assegnazione e l'impiego dei sistemi telefonici.
Dopo aver rammentato che assegnazione e uso dei sistemi telefonici corrispondono all'interesse dell'amministrazione quando sono relazionate ad effettive esigenze di servizio e che si impone il dovere di adottare tutti gli accorgimenti occorrenti ad evitare usi indiscriminati ed impropri di tali mezzi, che caricano lo Stato di gravosi ed ingiustificati oneri, nonché il dovere di tener conto dell'esigenza del contenimento della spesa pubblica , relativamente alla telefonia mobile (che comprende i telefoni cellulari portatili e veicolari) la circolare precisò quanto segue.
L'assegnazione di telefoni cellulari per le amministrazioni dello Stato è di regola limitata ai Ministri e Sottosegretari di Stato. La Presidenza del Consiglio dei
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