Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Sergio Auriemma
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce un rimedio alternativo al ricorso al TAR (v. principio in tal senso sancito nell'art. 8, comma 2, del DPR n. 1199 del 1971) e non necessita dell'assistenza di un legale.
È da rammentare al riguardo l'iniziativa volta all'accelerazione procedurale e di trasparenza assunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con direttiva del 27 luglio 1993. La direttiva sottolinea, in particolare: il diritto del ricorrente a vedersi rilasciare ricevuta del ricorso con indicazione del responsabile dell'istruttoria e del termine in cui essa sarà completata (da rilasciarsi all'atto della presentazione, o successivamente ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 352/1992 sull'accesso ai documenti); l'obbligo per l'Amministrazione di rispettare i termini per l'istruttoria sanciti dall'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971 (ulteriormente da accelerare, come già detto, quando sia presentata una contestuale richiesta di "sospensione" del provvedimento impugnato). L'art. 57 della legge n. 342/2000 ha poi soppresso le tasse per il ricorso straordinario.
Una problematica nota e da sempre dibattuta in dottrina e giurisprudenza ha riguardato la "natura giuridica" del ricorso straordinario, cioè il dover stabilire se lo stesso sia da considerare un rimedio meramente amministrativo (anche se di tipo giustiziale), oppure un vero e proprio ricorso che dà luogo ad un "giudizio" e, quindi, all'esercizio di poteri "giurisdizionali" da parte del giudice amministrativo, cioè ad una decisione finale equipollente ad una sentenza .
Senza ripercorrere per intero l'interessante dibattito teorico sviluppato in proposito, basti ricordare che con la sentenza n. 254 dell'8-21 luglio 2004 (cui hanno fatto seguito anche le ordinanze n. 357 e 392 del 2004), la Corte costituzionale aveva escluso che il Consiglio di Stato, in sede di emissione di parere su ricorso straordinario al Capo dello Sta
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