Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Sergio Auriemma
La Rappresentanza Sindacale Unitaria (in sigla: RSU), quale soggetto unitario avente natura collegiale interamente elettiva (mentre, in ambito privatistico, ha natura mista in parte elettiva , in parte associativa ), espressivo dell'intento legislativo di realizzare un canale unico di rappresentanza degli interessi dei lavoratori (con caratteri sia istituzionali, perché è eletto da tutti i lavoratori, sia sindacali, perché è un organo comune a tutte le associazioni sindacali che ne promuovono la costituzione) ed operante all'interno dei luoghi di lavoro, è stata introdotta nel sistema di relazioni sindacali in Italia nel 1993.
La disciplina normativa iniziale risale al d.lgs. 29/1993, emanato in attuazione della legge delega n. 421/1992 sulla riforma del pubblico impiego. l'art. 47 del decreto, con riguardo alle organizzazioni e confederazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali e decentrate, confermò in via transitoria la regolamentazione di cui al D.P.R. n. 395 del 1988, sino alla conclusione di un ulteriore accordo con il quale avrebbe dovuto essere nuovamente disciplinato l'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
La disposizione di interesse (art. 47 del d. lgs. n. 29/1993 cit.) fu abrogata a seguito del Referendum del 15 giugno 1995. Il vuoto normativo così verificatosi è stato successivamente colmato dalla legge c.d. "Bassanini" n. 59/1997 e dai relativi decreti attuativi.
Gli artt. 10, 47 e 47 bis del dlgs 29/93, poi parzialmente trasfusi nel novellato d.lgs 165/01, hanno previsto un articolato meccanismo dei criteri di verifica della rappresentatività, hanno fissato le relative percentuali ed hanno affidato all'Aran il compito di regolamentare, attraverso appositi accordi, i meccanismi di costituzione e funzionamento delle RSU, nonché la materia dell'utilizzo dei permessi e dei distacchi sindacali.
Tramite contr
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