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26/04/2023

Responsabilità penale

Sergio Auriemma

La responsabilità penale è quella situazione in cui incorre colui che commetta un fatto illecito dalla legge qualificato "reato" , suddiviso nelle due categorie dei delitti (per i quali è prevista la sanzione della reclusione e/o della multa) e delle contravvenzioni (la sanzione prevista è l'arresto e/o l'ammenda) secondo un criterio distintivo che si collega alla maggiore o minore gravità o allarme sociale provocato dall'illecito.

In linea di massima, senza soffermarsi su particolarità elaborate da varie dottrine penalistiche, si può dire che nella fattispecie incriminatrice descritta dalla legge è identificabile un elemento oggettivo (l'azione o l'omissione dell'agente), un evento naturalistico (il fatto causato), un nesso di causalità (che lega l'azione all'evento), infine un elemento soggettivo (la colpevolezza, che si sostanzia nello stato psicologico soggettivo del dolo o della colpa).

Quando il comportamento dell'agente consiste in una omissione, si distingue fra reati omissivi propri (si realizzano con la sola omissione) e reati omissivi impropri (nei quali è identificabile una azione dovuta, che non è stata compiuta).

La responsabilità penale dei dipendenti di pubbliche amministrazioni si configura in modo del tutto peculiare, sia per alcuni delitti (definiti reati "propri", in quanto commessi da soggetto fornito di particolare qualificazione giuridica, cioè un pubblico ufficiale o un esercente un pubblico servizio: es. omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p.) che si aggiungono a quelli ordinariamente contestabili a qualsiasi cittadino, sia per alcune specificità (circostanze aggravanti).

Lo statuto penale dei dipendenti pubblici è stato globalmente ridefinito dalla legge 26.4.1990, n. 86 e dalla legge 7.2.1991, n. 181.

Detto impianto complessivo, pur restando nel suo insieme inalterato, ha registrato successivamente numerosi interventi normat

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