Contratti di prestazione d'opera
Susanna Granello
L'art. 40, co. 1 della legge n. 449/1997, prevede la possibilità per le scuole di stipulare contratti d'opera . La norma è poi ripresa dall'art. 14, comma 3, del d.P.R. n. 275/1999, regolamento dell'autonomia; il D.I. n. 44/2001 lo prevede espressamente all'art. 40. L'attuale Regolamento contabile (D.I. 28.08.2018, n.129) non dedica alcun articolo ai contratti d'opera, ma stabilisce che il Consiglio d'Istituto determini, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri ed i limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell'attività negoziale che concerne i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (art. 45 comma 2, lettera h).
Quando il dirigente dispone l'affidamento di un incarico ad un esperto esterno deve porre particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina per l'affidamento si rinviene nel d.lgs. 165/2001 - e contratto di appalto di servizi - affidamento disciplinato dal Codice dei contratti, d.lgs. n. 36/2023.
Il contratto d'opera
Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche e le prestazioni di cui si avvalgono è indispensabile la stesura di un contratto, dopo una serie di atti, concatenati nel rispetto di determinate regole, esplicitanti la manifestazione di volontà della scuola stessa.
Prima di definire il contratto di collaborazione autonoma, bisogna ricordare che è disciplinato dal Libro V e non dal IV del codice civile. Si distingue nettamente (oltre che dal mandato) sia dal contratto di lavoro subordinato, sia dall'appalto. Dal primo si differenzia per la mancanza di un vincolo di subordinazione tra l'obbligato ed il committente; esiste una spiccata autonomia del soggetto obbligato, che non sussiste nel contratto di lavoro subordinato, dove i lavoratori sono alle dipendenze del datore di lavoro privato o pubblico, del quale debbono puntualmente seguire le dir
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