Verbalizzazione adunanze di organi collegiali
Alessia Auriemma
La "forma" degli atti amministrativi
Il diritto amministrativo sancisce un principio generale (seppur temperato) di libertà delle forme, che rende possibile l'emanazione (e redazione, in caso di atto scritto) di atti amministrativi senza il rispetto di particolari metodi o formule solenni, salvo che non sussistono specifiche norme giuridiche che dispongono invece una determinata forma richiesta per l'esistenza stessa dell'atto (cd. forma ad substantiam ). L'atto amministrativo, in sostanza, può rivestire indifferentemente sia la forma scritta (es. un verbale), sia la forma orale (es. un ordine di autorità), sia una forma simbolica o per gesti o per immagini (es. indicazioni manuali di un vigile, segnale stradale o semaforico).
In genere è la legge a stabilire, in ossequio ai principi di tipicità e nominatività degli atti, quale forma l'atto debba assumere.
Laddove una determinata forma sia espressamente individuata per legge, la mancata adozione della stessa può dar luogo a:
- annullabilità dell'atto, quando la forma sia indicata come essenziale, integrando l'assenza della stessa il vizio della violazione di legge;
- nullità dell'atto, nel caso in cui la forma risulti essere un elemento costitutivo all'atto;
- irregolarità dell'atto, quando attenga a un aspetto meramente formale che non incide sugli elementi essenziali, sicché il vizio può essere sanato mediante autocorrezione, ovvero mediante il principio del raggiungimento dello scopo.
Nel caso in cui, invece, puntuali indicazioni normative difettino, è necessario valutare il grado di incidenza dell'atto sulle situazioni giuridiche dei destinatari e la natura degli interessi in gioco, richiedendosi preferibilmente la forma scritta per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica altrui.
Nozione e natura giuridica del "verbale"
Il verbale - secondo dottrina e giurisprudenza maggioritarie - p
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