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09/02/2023

Autotutela amministrativa

Sergio Auriemma

L'istituto giuridico in esame, genericamente denominabile autotutela delle pubbliche amministrazioni, annovera al suo interno una molteplicità di aspetti applicativi aventi natura e caratteri differenti tra di loro.

In linea generale, si può dire che lo strumento dell'autotutela deve sempre essere valutato nel quadro dei princìpi di imparzialità, di efficienza e, soprattutto, di legalità dell'azione amministrativa, espressi dall'art. 97 Cost. (v. Corte cost. Sent. n. 75/2000).

Una summa divisio classificatoria introduttiva permette di distinguere tra autotutela decisoria ed autotutela esecutiva .

Ciascuna delle due categorie è succintamente descritta di seguito.

 

Autotutela decisoria

Dentro questa categoria classificatoria la dottrina colloca numerosi istituti giuridici quali: l'annullamento d'ufficio, la rimozione, revoca e convalida degli atti amministrativi invalidi, la decisione di ricorsi amministrativi.

Soffermando in questa sede l'attenzione soltanto sul cd. annullamento d'ufficio o autoannullamento , può dirsi che esso rinviene il proprio riferimento normativo fondamentale ed esplicito nell 'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 , che - nel testo oggi vigente - dispone quanto segue:

Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio).

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emana

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