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26/01/2011

Titoli di studio (tipologie-riconoscimenti)

Sergio Auriemma

Allo scopo di illustrare il tema dei titoli di studio e del riconoscimento di quelli conseguiti all'estero può essere utile procedere ad un succinto riepilogo e inquadramento sistematico delle vigenti disposizioni normative concernenti il rilascio dei titoli di studio conseguibili in Italia.

A seguito della legge n. 62 del 2000, il Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione è stato configurato quale Sistema cosiddetto "duale".

Dentro il Sistema pluralisticamemte operano sia le scuole statali, sia le scuole private o di enti locali in possesso di requisiti necessari al riconoscimento della "parità".

La parità, peraltro, sul piano giuridico non si sostanzia unicamente nel potere di rilasciare titoli di studio aventi corso legale ma, più estesamente, si concretizza nella erogazione di prestazioni destinate a rendere possibile la fruizione di un diritto civile quale è quello all'istruzione, assicurando in tal modo il "trattamento scolastico equipollente" cui fa cenno l'art. 33, comma 3, Cost..

La legge-delega n. 53 del 2003, attraverso la normazione attuativa delegata, ha riconfigurato le caratteristiche generali del Sistema Nazionale, individuando e regolando il primo ciclo di istruzione , che si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori (scuola primaria, della durata di cinque anni, articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni) ed il secondo ciclo di istruzione , costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.

In particolare, quanto all'istruzione secondaria superiore, il Sistema Nazionale si sub-articola in due sottosistemi - percorsi liceali e percorsi di istruzione e formazione professionale - i quali compongono entrambi il secondo ciclo, con competenze normative e regolamentari in

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