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20/09/2020

Aggiornamento-formazione professionale

Sergio Auriemma

Generalità

La normativa in tema di azioni formative realizzate in favore dei pubblici dipendenti utilizza promiscuamente due vocaboli: "aggiornamento" e "formazione" .

Dal punto di vista giuridico - ma anche sul piano scientifico, atteso che le fonti secondarie interne o le regolazioni contrattuali, neppure nel comparto-scuola che è abituato a trattare il tema formativo, sinora hanno saputo recare puntuali differenziazioni concettuali in proposito - non è agevole distinguere con nettezza il significato che le singole disposizione di legge che se ne occupano attribuiscono, di volta in volta, a ciascuno dei due termini lessicali.

L'art. 33 del d.P.R. n. 3/1957 collocava l'aggiornamento tra i diritti spettanti al pubblico impiegato e lo definiva quale "diritto al miglioramento professionale" .

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993 (poi trasfuso nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001) pose l'accento sull' obbligo delle amministrazioni di curare la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti per contribuire allo sviluppo della cultura in genere, garantendo l'adeguamento dei programmi formativi.

L'art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 ha richiamato l'applicazione del principio delle "pari opportunità" (deve essere garantita la partecipazione delle donne alle azioni formative in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate e tramite modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione) e del principio della "conciliazione fra vita professionale e vita familiare", che ha poi trovato più ampia conferma nella legge n. 53/2000.

La direttiva della Funzione pubblica n. 14/1995, dopo aver definito la formazione quale elemento essenziale per l'equilibrata gestione del personale, ne ha individuato gli obiettivi prioritari nel miglioramento della capacità di operare in realtà amministrative informatizzate; nell'acquisizione

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