Sovvenzioni e vantaggi economici - Pubblicità
Sergio Auriemma
L'art. 12 della legge n. 241/1990 stabilisce che la concessione di sovvenzioni , contributi , sussidi , ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e giuridiche ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni devono attenersi, da far risultare esplicitamente nei singoli provvedimenti attributivi.
Secondo la prevalente dottrina, le espressioni "sussidi" o "contributi" si riferiscono alle attribuzioni discrezionali (nell' an e nel quantum ) di benefici pecuniari, mentre le "sovvenzioni" riguardano i casi in cui l'Amministrazione erogatrice si limiti ad accertare costitutivamente l'esistenza di determinati requisiti che danno diritto a percepire una somma di ammontare prestabilito.
In ogni caso, l'erogazione avviene in vista di finalità pubbliche, per scopi assistenziali o di incentivazione di determinate attività.
La giurisprudenza è fermamente orientata nel senso che in materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge; alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione (v. Cass. nn. 66 del 2001, n. 10689 del 2002, n. 21000 del 2005, n. 16896 del 2006 e n. 21062 del 2011), sicché la posizione giuridica vantata dal percipiente il contributo è da configurare di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5262/2012).
Al fine di realizzare la piena conoscenza delle erogazioni effettuate dalle PP. AA., l'art. 22 della legge n. 412/1991 aveva previsto l'istituzione di elenchi compilati da ciascuna Amministrazio
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