Assenze del personale della scuola
Mario Rossi
La materia delle assenze del personale della scuola con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in questa voce qualificati rispettivamente di ruolo e non di ruolo, è disciplinata ancora in gran parte dal CCNL sottoscritto il 29/11/2007 e dal recente CCNL sottoscritto il 19/4/2018, che si inserisce in un vasto CCNL di comparto di cui fanno parte le seguenti quattro Sezioni, esattamente: Istituzioni scolastiche ed educative; Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica; Università e Aziende ospedaliero-universitarie; Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione . Il personale della scuola si inserisce nella prima delle Sezioni appena elencate.
Per la corretta interpretazione del CCNL 2018 si richiede un particolare approccio interpretativo, ossia considerare che esso è strutturato in parti ben distinte, in quanto contiene una parte comune, con norme di portata generale che interessano tutte le Sezioni del comparto, e poi norme specifiche per le singole sezioni, tra cui quella del solo personale della scuola, nel cui ambito alcune norme riguardano sia docenti che ATA ed altre invece una sola delle due categorie (soprattutto il solo personale ATA).
È utile inoltre precisare che le norme di cui al CCNL 2007 continuano a valere, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del CCNL 2018, in quanto compatibili con le disposizioni del nuovo CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001.
I limiti di questa trattazione non permettono di esporre qui le innumerevoli novità contrattuali, ma esse, insieme ad altre di natura legislativa, saranno inserite nei quattro Prospetti Sintetici sulle assenze del personale della scuola, di cui si dirà più avanti.
In proposito vanno altresì tenute presenti altre voci di questo Repertorio che è facile individuare attraverso l'indice.
Tra esse si segnalano, in particolare
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