Attività private autorizzate
Sergio Auriemma
La legge n. 241/1990 (successivamente più volte modificata) ha delineato due istituti giuridici concernenti le attività di soggetti privati per le quali sia stabilito un regime autorizzatorio (in quanto le attività stesse sono sottoposte ad autorizzazione , licenza , abilitazione , nulla-osta , permesso o altro atto di consenso dell'amministrazione comunque denominato) ovvero sia prevista un'istanza per il rilascio di provvedimenti amministrativi.
Il regime normativo interessa anche attività svolte da dipendenti della scuola o da soggetti che entrano in rapporto con l'amministrazione scolastica, quando le stesse siano assoggettate ad autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il rilascio dell'atto autorizzativo dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti stabiliti da legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale.
Due sono gli istituti giuridici di rilievo al riguardo e, per le eventuali controversie relative ad entrambi ed implicanti esercizio di potere pubblicistico, la giurisdizione è affidata al giudice amministrativo (v. art. 133 del Codice del processo amministrativo di cui al d. lgs. n. 104 del 2.7.2010).
La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
L'istituto giuridico, in passato denominato dichiarazione di inizio attività (DIA), è disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241/1990, come successivamente più volte modificato.
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
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