Autocertificazione e controlli
Sergio Auriemma
Le prime previsioni normative dirette a regolare e semplificare le attività di certificazione e di sottoscrizione degli atti risalgono alla legge n. 15/1968.
Attraverso successivi interventi (legge n. 241/1990, legge n. 127/1999, legge n. 191/1998, d.P.R. n. 403/1998, d.P.R. n. 445/2000 e succ, modif. , legge n. 340/2000, legge n. 3/2003, legge n. 80/2005, legge n. 183/2011) la materia è stata ripetutamente rimaneggiata, sino a giungere all'assetto disciplinatore vigente compendiato nel d.P.R. n. 445/2000 .
Limitandosi in questa sede ad illustrare gli aspetti essenziali del tema, le principali regole che possono interessare con maggior frequenza le scuole sono le seguenti:
- la "autocertificazione" consiste nella facoltà di rendere dichiarazioni personali, anche contestuali ad una istanza, in sostituzione di certificati;
- le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;
- le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. n. 445/2000, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;
- oggetto di autocertificazione sono fatti, stati e qualità personali : cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del fi
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