Biblioteche scolastiche
Sergio Auriemma
Generalità
Le biblioteche scolastiche sono strutture appartenenti alle scuole e istituti di istruzione o educativi statali, nelle quali funzionano in stretta correlazione alla attività istituzionali svolte.
A tal proposito l'art. 158 del d.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle leggi sull'istruzione), derivato per trasfusione di più antiche disposizioni (in primis art. 1 del d.lgs. 02.09.1917, numero 1521 e, successivamente, artt. 214 e 217 del T.U. n. 577/1928), prevede per ogni classe elementare, esclusa la prima, una biblioteca ad uso degli alunni. L'art. 159, peraltro, pone a carico dell'ente locale la fornitura di "armadi o scaffali" per la biblioteca.
Esistenza, funzioni e disciplina delle biblioteche scolastiche sono desumibili da altre disposizioni.
Così, ad esempio, gli artt. 129 e 130 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (recante l'ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media, pubblicato nella G.U. 25 giugno 1924, n. 148) prevedono, rispettivamente, la "biblioteca dei professori" (affidata ad un professore scelto dal collegio in una delle prime adunanze dell'anno scolastico, con consultazione e prestito dei libri anche agli alunni, disciplinato da speciale regolamento, nonché con la possibilità, nelle città in cui non esista altra biblioteca pubblica, di essere aperta al pubblico, sempre che le maggiori spese a tal uopo necessarie siano direttamente sostenute da enti o istituzioni locali) e la "biblioteca per gli alunni" (diretta dal preside personalmente o per mezzo di professori da lui delegati, della quale sono soci ordinari gli alunni o le persone che versino la quota ordinaria d'iscrizione annua, promotori coloro che versino una quota doppia, benemeriti coloro che diano a vantaggio della biblioteca una somma non inferiore a venti quote d'iscrizione annua o una notevole quantità di libri adatti allo scopo).
L'art. 10, comma 3, del T.U. n. 297/1994 ass
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