Calendario scolastico
Sergio Auriemma
La calendarizzazione delle attività scolastiche, reimpostata dalla legge n. 467/1986 tramite disposizioni poi trasfuse negli artt. 74 e 75 del T.U. delle leggi P.I. n. 297/1994, con l'emanazione di reiterati decreti d'urgenza, ha successivamente registrato modifiche introdotte dalla legge n. 352/1995, che ha abolito la sessione autunnale di esami nelle scuole secondarie ed ha previsto corsi di sostegno o recupero per gli alunni con insufficiente rendimento scolastico.
Fino all'anno 1999 il sistema di temporizzazione annuale delle attività, tendenzialmente ispirato a criteri di flessibilità geografica in ragione delle diversità climatico-territoriali e socio-economiche regionali, ha previsto:
- la fissazione univoca delle date di inizio e di fine dell'anno scolastico "amministrativo" valido ad ogni effetto giuridico (1° settembre-31 agosto) e del periodo massimo delle "attività didattiche", comprensive di scrutini, esami e lezioni;
- la ripartizione della competenza a calendarizzare le varie attività, nell'ambito di due date limite, tra il Ministro (competente in tema di fissazione del termine delle lezioni, delle attività didattiche e del calendario delle festività ed esami) ed i Sovrintendenti scolastici regionali (competenti in tema di inizio delle lezioni e di calendario dettagliato del loro svolgimento e delle interruzioni);
- la necessità di assicurare comunque, oltre allo svolgimento di un periodo minimo complessivo pari a 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento anche antimeridiano di interventi didattici e educativi integrativi, sia a favore di alunni con insufficiente rendimento, sia più in generale finalizzati all'orientamento, all'approfondimento, alla facilitazione di passaggi di indirizzo;
- la facoltà per le scuole secondarie di procedere ad adattamenti del calendario, anche per organizzare attività curriculari in collaborazione con enti es
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.