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22/01/2021

Cessazioni dal servizio

Mario Rossi

Premessa

Il Ministero dell'Istruzione , nei primi mesi di ogni anno scolastico - in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1, co. 2, del D.P.R. del 28/4/1998 n. 351, come integrato dall'art. 1 del D.P.R. 11/1/2001 n. 101 - emana un Decreto che fissa il termine perentorio entro cui il personale della scuola (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, nonché Dirigenti Scolastici) può produrre le "normali" istanze di cessazione dal servizio e le istanze relative a situazioni connesse, indicando altresì la relativa procedura , le regole principali e la tempistica che le Amministrazioni coinvolte devono rispettare per i vari adempimenti.

Inoltre lo stesso D.M. poc'anzi menzionato, all'art. 2, comma 4, prevede che siano dettate anche disposizioni applicative con apposita Circolare (o Nota) operativa condivisa tra lo stesso Ministero e l'INPS, con cui si forniscono i necessari chiarimenti circa gli adempimenti per gli uffici e la tempistica da rispettare.

Per indicare questa massiccia operazione usiamo l'espressione Cessazioni dal servizio di tipo normale per intendere le cessazioni che in questa fase dell'anno scolastico vengono definite con decorrenza dal 1° settembre successivo quale fisiologica conclusione del rapporto di pubblico impiego , nonché gli ormai pochi casi di trattenimento in servizio oltre il normale limite di età previsto per la cessazione.

Pertanto, l'esposizione che segue si riferisce alle normali cessazioni dal servizio del personale della scuola con decorrenza dal 1/9/2021 (inizio del prossimo anno scolastico), anche se le regole qui esposte nella parte organizzativa sono in sostanza identiche per tutte quante le fattispecie di cessazione dal servizio, tranne alcune specificità ed alcuni termini per l'effettuazione di determinate operazioni.


 

In concreto, si tratta della gestione de

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