Chiusura temporanea della scuola
Sergio Auriemma
In linea generale e secondo quanto chiarito sin dalla circolare n. 177/1975 (punto n. 3, lett. B), in presenza di esigenze straordinarie ed indifferibili il dirigente scolastico può adottare, a norma dell'art. 3, lett. l) del d.P.R. n. 417/1974 (ora trasfuso nell'art. 396 del d.lgs. n. 297/1994), provvedimenti di emergenza strettamente necessari e quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola, del personale e degli alunni.
Dei provvedimenti assunti il dirigente informa immediatamente il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale e, per le materie che investono le competenza del Consiglio di istituto, il Consiglio stesso, con motivata relazione da presentare alla prima seduta utile.
In questa prescrizione normativa a carattere generale, che peraltro fonda una responsabilità personale di chi adotta i relativi atti, possono iscriversi, ove ne sussistano realmente i presupposti, provvedimenti di chiusura temporanea della scuola ad iniziativa diretta del dirigente responsabile dell'istituzione scolastica.
Va, in ogni caso, tenuto presente che la vigente normativa attribuisce in maniera esplicita poteri contingibili ed urgenti di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico soltanto:
- ai Prefetti (si ricorda che le prefetture, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono state trasformate in uffici territoriali del governo);
- ai Sindaci (v. art. 38 legge n. 142/1990, poi trasfuso parzialmente negli artt. 50 e 54 del d.lgs 18.08.2000, n. 267), dovendosi peraltro distinguere tra provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (le ordinanze sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale ) e provvedimenti in casi di pericolo per l'ordine, la sicurezza o l'incolumità pubblica (le ordinanze sono adottate dal sindaco quale ufficiale di Governo ).
Anche l'art. 1
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