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22/08/2022

Contratto individuale di lavoro

Sergio Auriemma

L'art. 18 del ccnl 4.8.1995 - le cui previsioni sono poi confluite negli articoli 25 (docenti) e 44 (personale ATA) del ccnl 29.11.2007 - ha indicato che i rapporti di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) intercorrenti con il personale delle scuole statali di ogni ordine e grado si costituiscono e restano regolati mediante contratti individuali, nel rispetto delle leggi, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

La clausola pattizia - formalmente imprecisa, in quanto non richiama i contratti collettivi nazionali integrativi (anch'essi fonte di disciplina, per le materie di propria competenza) - dà attuazione settoriale a principi e regole generali dettate dall'art. 2 del d.lgs. n. 29/1993 e succ. modif. (ora trasfuso nel d.lgs. n. 165/2001) e si colloca nel contesto del processo di tendenziale omogeneizzazione con il regime di lavoro privatistico.

Istruzioni ministeriali riguardo alla stipula e sottoscrizione dei contratti individuali sono state inizialmente impartite con la cm n. 92/1996 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (assunzioni in ruolo); con le circolari n. 316/1995, n. 497/1996 e n. 529/1997 per i rapporti di lavoro a tempo determinato (supplenze); con la cm n. 783/1996 per i rapporti di lavoro nelle Accademie e Conservatori; con la cm n. 274/2000, che ha previsto la possibilità di delega ai dirigenti scolastici della stipula di contratti individuali di lavoro per assunti a tempo indeterminato; con le circolari n. 188/2000 e n. 138/2001 e seguenti. Le indicazioni operative attualmente in vigore sono rinvenibili nella circolare n. 771/2008. La circolare conferma istruzioni e indicazioni procedurali precedentemente impartite ed apporta le necessarie variazioni ai modelli adottati nell'ambito di apposite procedure informatizzate (SIDI). Relativamente ai contratti individuali dei dirigenti scolastici, talune indicazioni (invero non complete, come è desumibile dalla espressione

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