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09/01/2023

Contrattazione collettiva di lavoro

Sergio Auriemma

Generalità e cenni storici

Il decreto legislativo n. 396/1997, attuativo della delega di cui all'art. 11, commi 4 e 6, della legge n. 59/1997, cui hanno fatto seguito i decreti n. 80/1998 e n. 387/1998, ha apportato notevoli modifiche al sistema della contrattazione collettiva di lavoro, come era regolato dal d.lgs. n. 29/1993 nella sua versione iniziale.

Tra le principali innovazioni si registrano: nuove disposizioni riferite all'Aran (che legalmente rappresenta le amministrazioni nazionali e svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle PP.AA.); la previsione di un'area contrattuale autonoma per i dirigenti; un nuovo sistema di determinazione della cosiddetta "rappresentatività sindacale" ; un diverso procedimento di contrattazione per la definizione e la stipula dei contratti collettivi nazionali; la sostituzione del livello della contrattazione decentrata con quello della contrattazione integrativa.

Per comprendere appieno il concetto della "rappresentatività" è utile qualche chiarimento a carattere storico.

Alle radici del diritto sindacale e delle relazioni sindacali vi è il riconoscimento giuridico dell'agire collettivo .

Nei primi anni del 900 il diritto scritto riconosceva soltanto l'azione individuale e privata.

L'azione collettiva (dunque il fenomeno dell'organizzazione sindacale) rilevava unicamente in termini di diritto pubblico penale (lo sciopero), era diretta espressione del conflitto sociale e mancava totalmente una disciplina normativa della contrattazione collettiva.

La disciplina giuridica del fenomeno nasce proprio come disciplina della organizzazione di interessi professionali e disciplina della azione o comportamento collettivo, che si contrappone all'azione o al comportamento datoriale.

Naturalmente la nascita del fenomeno sindacale pone un problema di

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