Controllo di gestione
Sergio Auriemma
I "controlli interni" , intesi quale tipologia generale di verifica contrapponibile a quella realizzata tramite i "controlli esterni" , si concretizzano nello svolgimento di attività di riscontro svolte da soggetti od organi che sono inseriti nella struttura organizzativa dell'amministrazione cui appartiene ciascun ufficio o soggetto amministrativo "agente", non necessariamente sovraordinati per gerarchia all'ufficio o soggetto controllato, ma facenti parte del cd. "potere esecutivo".
I riscontri di tipo interno, essendo svolti a cura dello stesso Soggetto (unitariamente inteso) che deve essere controllato, con tutta evidenza sono sforniti di una garanzia di terzietà e di a utonomia in senso tecnico-giuridico posseduta dal soggetto controllante.
I controlli interni si collocano nell'area dei rapporti fra organi di governo e amministrazione ( controllo strategico ) oppure si pongono come uno strumento di autocorrezione a supporto delle funzioni dei dirigenti ( controllo di gestione : v. Corte dei conti, SS.RR. 31 gennaio 2000, n. 3) ovvero, infine, si muovono nell'orbita dei controlli di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile.
In materia di controlli interni si registra un lungo processo riformatore, iniziato dall'art. 2 della legge-delega n. 421/1992, che ha previsto la creazione o il potenziamento di organismi interni alle Amministrazioni preposti a procedure e sistemi di verifica del conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative.
Tra i C. interni - aventi l'intento dichiarato dal legislatore di semplificare e snellire le procedure amministrative, intento da molti trionfalmente salutato come liberazione da anacronistiche pastoie burocratiche, capaci di far funzionare tali controlli validamente in sostituzione di previgenti controlli esterni e preventivi svolti dalla Corte dei conti - rientrano sia il riscontro svolto dalle Ragionerie dello Stato (ge
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