Comunicazione istituzionale nelle Pubbliche Amministrazioni
Sergio Auriemma
La legge n. 150 del 7 giugno 2000 ha introdotto nell'ordinamento giuridico un'organica disciplina riferita alle "attività di informazione e di comunicazione" svolte dalle pubbliche amministrazioni.
Circa le finalità dell'intervento normativo, l'art. 1 della legge precisa che le disposizioni mirano ad attuare i princìpi di "trasparenza" e di "efficacia" dell'azione amministrativa.
Le nuove norme, peraltro, lasciano ferme tutte le vigenti disposizioni in materia di "pubblicità legale od obbligatoria" degli atti amministrativi.
Quanto alle amministrazioni destinatarie della regolazione normativa, la legge precisa che sono tutte le amministrazioni dello Stato indicate all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993, tra le quali vanno annoverati "gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative".
Riguardo alle tipologie di attività prese in considerazione dalla legge 150, l'art. 1, comma 4, dopo aver rammentato che esse devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti da codici deontologici (comprese quindi le cd. "carte dei servizi"), elenca le seguenti attività di informazione e di comunicazione istituzionale:
- l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
Le suelencate attività hanno come fini assegnati per legge i seguenti: illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; promuovere co
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