Condizioni psico-fisiche pubblici dipendenti
Mario Rossi
Gli orientamenti in materia di lavoro dipendente si ispirano al principio della tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche ( handicap, tossicodipendenze, alcoolismo, grave debilitazione psico-fisica ), in quanto il dipendente viene considerato non solo quale lavoratore obbligato ad una prestazione, ma anche come persona umana, che può imbattersi in problemi superiori alle sue forze, di fronte ai quali non possono valere le sole regole del sinallagma (cioè dell'esatto equilibrio tra prestazioni lavorative e controprestazione economica).
In sintonia con detto indirizzo, il datore di lavoro può utilizzare gli istituti dell'assenza per malattia e dell'aspettativa per motivi di famiglia (v. comunicazione di servizio 16.06.1992, n. 3452).
In materia vige l' art. 124 del D.P.R. n. 309/1990 che, pur essendo anteriore al 13.01.1994, resta in vigore per effetto del richiamo contenuto nell'art. 3, comma 83, della legge 24.12.2003, n. 350.
Il citato art. 124 prevede testualmente:
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni .
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli im
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.