Comandi personale scolastico
Sergio Auriemma
Per i comandi - che, di norma, comportano il collocamento fuori ruolo - vale la regola generale (art. 456, comma 12, d.lgs. n. 297/1994) secondo la quale non sono applicabili al personale della scuola le disposizioni che prevedano comandi per la generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri enti pubblici senza fare specifico riferimento al personale della scuola.
A detta regola fanno eccezione le disposizioni che prevedono comandi presso la Corte Costituzionale (legge n. 87/1953), la Presidenza della Repubblica (legge n. 1077/1948), la Presidenza del Consiglio (legge n. 400/1988), i Gabinetti dei Ministri (di cui al r.d. n. 1100/1924, ora uffici di diretta collaborazione, per i quali vale quanto sancito dall'art. 13 del d.l. n. 217/2001, convertito nella legge n. 317/2001), l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione (legge n. 3/1967).
Sono altresì consentiti comandi in base ad accordi internazionali presso enti ed organismi stranieri ed internazionali.
L'art 26, comma 8, della legge n. 448 del 23.12.1998, (che ha abrogato l'art. 456 cit., ad esclusione dei commi 12, 13 e 14) ha abolito tutte le forme di utilizzazione del personale scolastico ed ha previsto che l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a centocinquanta unità (numero così ridotto dapprima dall'art. 4, comma 68, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) e poi dalla legge n. 228 (2012 (legge di stabilità 2013), in vigore dal 1 gennaio 2013.
Lo stesso art. 26 della legge n. 448 prevede, in aggiunta al contingente di 150 unità, due ulteriori contingenti (rispettivamente di cento e di cinquanta unità) di dirigenti scolastici, docenti e personale educativo da assegnare
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