Decadenza dal servizio
Mario Rossi
Assenze ingiustificate e decadenza dal servizio
La procedura più intimamente connessa con le assenze ingiustificate (v. relativa voce di questo Repertorio), tale da costituirne spesso il naturale sbocco, è la decadenza dall'impiego già prevista dall'art. 127, lett. c, del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, valido anche per i docenti, in quanto espressamente richiamato dall'art. 511 del D.Lgs. n. 297/1994.
Le norme appena ricordate prevedono: «... l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: ... c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve».
La decadenza, tuttavia, sembrerebbe inapplicabile , perché, in caso di assenza ingiustificata protratta per più giorni, prima ancora che si possano verificare i presupposti della decadenza (ossia il termine di 15 giorni di assenza ingiustificata ) scatterebbe il nuovo istituto del licenziamento disciplinare ex art. 55-quater D.Lgs n. 165/2001 e success. modif., introdotto col D.Lgs. n. 150/2009 previsto per assenze ingiustificate per un numero di giorni molto inferiore .
Infatti, in base a quest'ultima disposizione, con assenze oltre i tre giorni anche non continuativi nell'arco di un biennio ovvero per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero per mancata ripresa del servizio entro il termine fissato dall'Amministrazione si configurano i presupposti del licenziamento disciplinare . E poiché il licenziamento disciplinare per sua natura è più importante e scatta prima, quindi assorbirebbe l'istituto della decadenza e quest'ultima di fatto sembrerebbe superflua o addirittura implicitamente abrogata .
Intanto qui diciamo sub
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.