Dirigenza scolastica
Alessia Auriemma
Impianto normativo generale della figura professionale
La disciplina normativa della dirigenza scolastica, inizialmente recata dal d.lgs. n. 59/1998 (che ha introdotto nel d.lgs. n. 29/1993 i nuovi artt. 25-bis e 25-ter, ora trasfusi nell'art. 25 del d.lgs. n. 165/2001), segna un importante segmento della trasformazione complessiva che, nel corso degli anni, ha interessato il comparto istruzione. Essa rappresenta il primo nucleo di attuazione della delega conferita dall'art. 21 della legge n. 59/1997 (cd. legge Bassanini ); successivamente sono intervenuti il d.P.R. n. 233/1998 sul dimensionamento delle scuole, il d.P.R. n. 275/1999 sull'autonomia e, più di recente, la legge n. 107/2015.
La regolazione normativa è stata tenuta distinta da quella riferita alla dirigenza amministrativa dello Stato (d.lgs. n. 80/1998), in tal modo sottolineando l'intento, già presente ed evidente nella legge-delega del 1997, di porre l'accento sulle singolarità della funzione dirigenziale da assolvere nella scuola.
Conferma esplicita delle differenze tra le due tipologie di figure dirigenziali - le quali comunque restano entrambe collocate entro un unico quadro disciplinatore concernente la dirigenza "statale" - si ritrova, prima di tutto, nella c.m. Funzione Pubblica 31.07.2002.
In relazione all'avvenuto riordino della dirigenza amministrativa ad opera della legge n. 145/2002, la circolare ha precisato che "dall'ambito applicativo dell'art. 3, comma 7, della legge sono esclusi i dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno acquisito la qualifica dirigenziale ai sensi del d.lgs. 6 marzo 1998, n. 59, atteso il peculiare meccanismo di reclutamento, la disciplina specifica che li riguarda, l'applicabilità solo parziale del complesso normativo definito dagli artt. 19 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i contenuti e le specificità della funzione dirigenziale dei capi di istituto".
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