Dichiarazioni sostitutive
Sergio Auriemma
L'art. 3 della legge n. 15/1968 ha stabilito che in via regolamentare sono individuati fatti , stati e qualità personali per provare i quali, in luogo della prescritta documentazione, è ammessa dichiarazione sostitutiva personale dell'interessato, sottoscritta sotto la propria responsabilità. Alla previsione di legge hanno fatto seguito istruzioni applicative diramate dal Dipartimento della Funzione pubblica.
Il d.P.R. n. 130/1994 ed il d.P.C.M. n. 281/1994 hanno poi dato attuazione alla legge, disciplinando il regime delle dichiarazioni personali sostitutive di certificati. L'art. 3, comma 2, della legge 127/1997 (poi modificato dalla legge n. 191/1998) ha sostituito l'originaria formulazione sia dell'art. 3 legge n. 15/1968, sia dell'art. 3 d.P.R. n. 130/1994. Il d.P.R. n. 403/1998 e la legge n. 340/2000 hanno regolato ulteriormente la materia. Sono poi intervenuti il testo unico di cui al d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (modificato e integrato dall'art. 15 della legge n. 3/2003) e la legge 14.5.2005 n.80 (che ha apportato modifiche all'art. 18 della legge n. 241/1990).
Da questo groviglio normativo può desumersi il regime attuale.
Esso ha ricevuto primi chiarimenti applicativi nelle circolari della Funzione Pubblica n. 4/1998, della Presidenza Consiglio n. 1/1999 e del Ministero dell'Interno n. 2/1999.
La materia può ricevere integrazioni da regolamenti adottati dalle singole amministrazioni. Il Ministero P.I. ha diramato le circolari n. 107/1998 e n. 349/1998.
Ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 il soggetto che nell'avanzare alla P.A. una domanda o istanza debba comprovare stati, fatti o qualità personali, anziché produrre certificati può presentare - anche contestualmente alla domanda e sottoscrivendola in presenza del dipendente addetto alla ricezione - una dichiarazione sostitutiva di certificazione (personale), che riguarda:
cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, c
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