Documento informatico
Sergio Auriemma
Il riconoscimento della validità giuridica di atti e documenti redatti in forma elettronica ha, da molto tempo, registrato impulsi di ampliamento normativo, sia pure attraverso un complicatissimo percorso definitorio.
In generale l'art. 22 della legge n. 241/1990 (come novellato dall'art. 15 della legge n. 15/2005) stabilisce che è documento amministrativo ".. ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" .
Più stringata la dizione recata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d. lgs. 28.2.2005 n. 42 sul Sistema pubblico di connettività (SPC), che definisce il documento informatico " la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ".
Il Codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, poi modificato dal d. lgs. 4.4.2006, n. 159) provvede a stabilire:
- la validità e rilevanza ad ogni effetto di legge del documento informatico da chiunque formato, se conforme alle disposizioni del codice ed alle regole tecniche di cui all'art. 71, nonché la sua idoneità a soddisfare il requisito legale della forma scritta quando sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale
- la libera valutabilità in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza, del documento informatico cui sia apposta firma elettronica; nel caso in cui il documento sia sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, esso ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile
- la validità di copie su supporto informatico di documenti formati nelle amministrazioni pubbliche in origine su altro tipo di supporto; le
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