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19/12/2011

Elaborati didattici (cessione onerosa)

Sergio Auriemma

Gli oggetti realizzati dagli alunni durante le esercitazioni pratiche previste nei programmi svolti nel corso dell'anno scolastico possono essere ceduti a titolo oneroso agli allievi stessi, nonché ad altre scuole, enti aventi finalità culturali e assistenziali pubbliche oppure a terzi.

La cessione è effettuata senza scopo di lucro ed al solo fine di realizzare un parziale recupero finanziario su beni non più utilizzabili per future opere.

Se la cessione avviene in via occasionale, essa non è assoggettata ad alcuna formalità fiscale e le somme dovute dai cessionari sono introitate integralmente al bilancio della scuola.

Viceversa, qualora le operazioni in questione - nonchè altre e diverse prestazioni rese in favore di terzi, talvolta effettuate da particolari tipologie di scuole - vengano compiute con carattere di abitualità , esse sono da considerarsi rilevanti a fini tributari, assumendo l'istitituzione scolastica la veste di soggetto passivo di imposta e sorgendo a suo carico conseguenti obblighi agli adempimenti fiscali e di scritture prescritti dalla vigente normativa (IVA ed altre imposte).

L'assoggettamento al regime fiscale prescritto in questi casi è un tema giuridico che meriterebbe - molto più di quello concernente le "donazioni" (già interessato da uno specifico regime agevolativo) - interventi normativi innovatori.

Tali interventi dovrebbero essere rivolti, senza doverne mutare in alcun modo l'attuale natura e veste giuridica ordinamentale, ad assimilare le scuole ad altri Enti (es. gli enti non profit, le onlus, le associazioni di volontariato, le fondazioni, ecc.), i quali godono di particolari benefici fiscali in considerazione dei fini da essi perseguiti, di interesse pubblico e di utilità sociale.

Naturalmente dovrebbe restare comunque ferma la sussistenza del carattere non commerciale delle attività concretamente svolte ed ammesse ai benefici; la natura commerciale, i

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