Giudicato - estensione di effetti soggettivi
Sergio Auriemma
L'estensione generalizzata degli effetti giuridici soggettivi di giudicati giurisdizionali si riferisce a casi in cui, a seguito di pronunce rese dal giudice ordinario, dai TAR, dal Consiglio di Stato, dalla Corte conti, nonché dalla Corte costituzionale, l'Amministrazione, allo scopo di evitare disparità di trattamento, intenda applicare le statuizioni del giudice ad altri soggetti versanti in identica situazione.
L'istituto giuridico, per sua natura collocabile nell'ambito delle misure deflattive dei contenziosi, non va confuso con i cosiddetti atti di "autotutela" (adottati dall'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, per correggere errori in cui sia incorsa con propri provvedimenti), anche se le conseguenze e gli adempimenti previsti per l'Amministrazione possono in questi casi coincidere.
I presupposti specifici dell'istituto sono:
a) una decisione passata in giudicato, ossia non ulteriormente impugnabile, riferita ad un caso concreto ed individuale;
b) un orientamento giurisprudenziale uniforme e consolidato (cioè ripetutamente confermato da ulteriori decisioni aventi lo stesso contenuto);
c) l'interesse pubblico ad assicurare parità di trattamento a un'intera categoria cointeressata, cioè a tutti coloro che si trovino in posizioni giuridiche eguali a quelle dei destinatari della sentenza.
L'art. 22 dell'accordo intercompartimentale di cui al d.P.R. n. 13/1986, dopo aver istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica l'Osservatorio sulle pronunce giurisdizionali in materia di pubblico impiego, aveva previsto che le amministrazioni, per procedere ad estendere in forma generalizzata gli effetti soggettivi di giudicati amministrativi in materia di pubblico impiego, dovessero previamente consultare le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
A questa generica disposizione hanno fatto seguito specifiche istruzioni diramate con due circolari della Funzione
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