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11/02/2014

Fumo (divieto nelle scuole)

Sergio Auriemma

La legge n. 584/1975 sanciva il divieto di fumare nelle scuole.

Tale divieto inizialmente non era sanzionato, era stato già introdotto (v. circolari n. 76/1964 e n. 358/1970) in ragione di specifiche finalità socio-educative ed era stato ribadito in successive circolari (n. 143/1975; n. 266/1979; n. 24/1982).

Il divieto, da ritenersi applicabile ai locali delle istituzioni scolastiche, comporta l'obbligo di affiggere in modo visibile cartelli riproducenti la norma, con l'indicazione delle sanzioni comminabili ai trasgressori e si completa con regole concernenti l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

Le prescrizioni normative sul tema del divieto di fumare, in conformità ad indirizzi maturati in sede giurisprudenziale (Corte cost. - sent. n. 202/1991 - che ha riconosciuto la risarcibilità del danno alla salute prodotto dal fumo passivo; Tar Lazio, Sez. I bis, n. 213/1992 e Tar Lazio, Sez. II, n. 462/1995 a proposito della legge n. 584), sono tornate di attualità prima con la direttiva presidenziale 14.12.1995, successivamente con la c.m. Sanità n. 4/2001, infine a seguito del consistente aumento delle sanzioni pecuniarie per infrazioni previsto dall'art. 52, comma 20, della legge finanziaria 2002 (legge n. 448/2001).

La circolare n. 4/2001, alla luce del disposto combinato delle leggi n. 584/1975 e n. 689/1981, ha riepilogato e chiarito l'ambito di applicazione, le competenze e le modalità di contestazione, pagamento e versamento delle sanzioni. Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione il trasgressore ha facoltà di far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito personalmente. L'ordinanza-ingiunzione del Prefetto costituisce titolo esecutivo; contro l'ordinanza l'interessato può proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981.

Occorre segnalare le prescrizioni ancor più ampie e rigorose introdotte dall'art. 51 della legge n. 3/2

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