Handicap (inserimento-integrazione-inclusione)
Rosa Stornaiuolo
Diritto allo studio degli alunni con disabilità
Il diritto allo studio è uno dei diritti basilari ed inalienabili della persona, costituzionalmente sancito (art. 3 e 34), nell'ottica di una vera e propria " eguaglianza sostanziale ", nel senso che non deve essere solo garantita l'eguaglianza giuridica dei cittadini e cioè, nel nostro caso, la possibilità per tutti di frequentare la scuola, ma si richiede che ogni soggetto sia messo nelle condizioni favorevoli ad esplicare al meglio le sue potenzialità negli apprendimenti e nella partecipazione sociale.
A questi principi costituzionali si ispirarono le scuole speciali e le classi differenziali, con le quali si cercò inizialmente di garantire il diritto allo studio, con le note conseguenze in termini di alienazione ed emarginazione sociale.
Con la legge n. 118/71, art. 28 , si disponeva, pur senza abolire le scuole speciali, che l'istruzione dell'obbligo dovesse avvenire nelle classi normali della scuola pubblica.
Gli alunni con disabilità venivano inseriti, su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni e potevano fruire del trasporto, dell'accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, dell'assistenza durante gli orari scolastici, in caso di particolare gravità.
Tuttavia, anche con tale modalità di inserimento non si garantiva un'effettiva eguaglianza sostanziale che necessitava, invece, di interventi orientati a rimuovere gli ostacoli provocati dal deficit, attraverso l'istituzione dell'insegnante specializzato per il sostegno e di piani educativi adeguati alla crescita e allo sviluppo dell'alunno con disabilità.
In tale direzione ci si muove con la L. n. 517/77 stabilendo finalità, strumenti e condizioni per l'integrazione scolastica, da attuarsi con l'introduzione del docente specializzato per le attività di sostegno e la presa in carico del progetto di integrazione da p
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