Insegnamento religione cattolica
Sergio Auriemma
I rapporti Stato-Chiesa sono regolati a livello costituzionale dall'art. 7 della Costituzione, che recita: " Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale."
Un nuovo Concordato ( rectius : Accordo) tra lo Stato Italiano e la Santa Sede ha ricevuto ratifica ed esecuzione tramite la legge n. 121 del 25 marzo 1985.
Le disposizioni relative all'insegnamento della religione cattolica (I.R.C.) sono contenute nell'art. 9 del Concordato, nonché nel punto 5 del Protocollo aggiuntivo. Con l'art. 9 lo Stato italiano si impegna " ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'I.R.C. nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado ", viene " garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento " e, infine l'esercizio di tale diritto non deve "dare luogo ad alcuna forma di discriminazione" .
Il Protocollo aggiuntivo precisa che l'I.R.C. è impartito da docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e che nelle scuole materne ed elementari tale insegnamento può essere prestato dall'insegnante della classe riconosciuto come sopra idoneo e disposto a svolgerlo. Il protocollo, inoltre, affida a successiva Intesa con la Conferenza Episcopale Italiana la definizione dei restanti profili organizzativi.
L'Intesa è stata dapprima acquisita in data 14.12.1985, poi ratificata e resa esecutiva con d.P.R. 16.12.1985, n. 751.
Successivamente, il 13 giugno 1990 è stata firmata un'altra Intesa, che ha modificato alcuni punti della precedente del 1985. Alla stessa è stata data esecuzione con d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202.
Una nuova Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche è stata firmata il 28 giugno 2012
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