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17/12/2011

Interpretazione autentica contratti collettivi di lavoro

Sergio Auriemma

Nell'ambito delle tecniche volte a consentire di individuare il significato di disposizioni normative aventi una formulazione testuale che susciti dubbi o incertezze, si parla di interpretazione "autentica" quando il chiarimento risolutore proviene dallo stesso soggetto o autorità - solitamente il legislatore - che ha emanato la disposizione in contestazione.

Esistono regole civilistiche (art. 1362 e ss. codice civile) a valenza generale che, quando sia necessario procedere all'interpretazione dei contenuti di un "contratto" di diritto privato, impongono di ricercare essenzialmente quale sia stata la "comune intenzione delle parti" nel dare, alle varie clausole concordate, l'esplicitazione formale che le caratterizza.

Dentro questo ambito tematico si muovono le disposizioni, introdotte dal d.lgs. n. 29/1993, in materia di interpretazione dei contratti collettivi di lavoro validi per le pubbliche amministrazioni.

L'art. 49 del d. lgs. 165/2001 (nel quale sono confluite le disposizioni originariamente dettate dall'art. 53 del d.lgs. n. 29/1993), nel testo oggi vigente a seguito delle modifiche recate dal d. lgs. n. 150/2009, statuisce che quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per "definire consensualmente il significato delle clausole controverse" .

L'eventuale "accordo di interpretazione autentica" sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto, cioè con effetti retroattivi nel tempo.

L'accordo di interpretazione è stipulato con le stesse procedure della contrattazione collettiva; tuttavia, se l'accordo non comporta oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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