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17/12/2022

Interessi legali - Rivalutazione monetaria

Sergio Auriemma

Il diritto del dipendente ad ottenere interessi e/o rivalutazione monetaria su somme spettantigli per l'attività lavorativa prestata è stato oggetto di decisioni giurisprudenziali, nonché di numerose istruzioni ministeriali, a cominciare dal 1992 (tra le tante: circolari n. 200/1992 e n. 249/1992; note 17.03.1994, prot. n. 2952 e 13.07.1995, prot. 5393; circolari n. 283/1997 e n. 17/1998).

L'art. 2, comma 185, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, ha previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

La misura (saggio) degli interessi legali (fino al dicembre 1990 stabilita al 5% annuo, elevata al 10% a decorrere dal 16.12.1990 per effetto dell'art. 1 della legge n. 353 del 26.11.1990 e poi nuovamente ridotta al 5% per effetto dell'art. 2, comma 185, della legge 662/1996), in prosieguo di tempo è stata annualmente rideterminata. Attualmente, con DECRETO MEF del 13 dicembre 2022, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Un punto fermo in tema di interessi e rivalutazione monetaria si rinviene nel DM Tesoro n. 352 dell'1.9.1998, che ha definito le regole fondamentali da applicare. Ad esso ha fatto seguito la circolare applicativa Tesoro n. 83 del 1998.

Gli interessi legali formano oggetto di una obbligazione autonoma rispetto al credito principale, anche se accessoria allo stesso, in quanto si concretizzano nella obbligatoria corresponsione al creditore di quei frutti economici che la somma avrebbe naturalmente prodotto a

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