Indennità sostitutiva di preavviso
Mario Rossi
Il CCNL sottoscritto il 29/11/2007 , come già i precedenti a partire da quello del 1995, in più articoli e per particolari fattispecie di cessazioni ha previsto l'attribuzione dell'indennità di preavviso.
Tale istituto (che per i pubblici dipendenti costituisce una novità) è invece da sempre previsto nel rapporto di lavoro dipendente privato dall'articolo 2118 del codice civile per il recesso improvviso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato di una delle parti o per il decesso in servizio del lavoratore (art. 2118, c. 3).
L'istituto è comunemente denominato: indennità di licenziamento . Essa consiste nell'attribuzione di un certo numero di mensilità di retribuzione per compensare il danno derivante dalla cessazione repentina dal servizio, di solito a favore del lavoratore che ne è vittima , ma nel codice civile è ammessa anche a favore del datore di lavoro . La possibilità di porre l'indennità sostitutiva del preavviso a carico del lavoratore è prevista per i Dirigenti Scolastici dal CCNL 11/4/2006, art. 32 (commi 4 e seguenti) che così stabilisce:
«4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al co. 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da lui non osservato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero credito.
5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie . Pertanto, in caso di preavviso lav
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