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06/12/2023

Causa di servizio e assicurazione INAIL contro gli infortuni

Mario Rossi

L'istituto dell'infermità dipendente da causa di servizio

Su questo argomento occorre tener presente che l'istituto dell'infermità dipendente da causa di servizio e tutti gli altri istituti connessi e consequenziali (rimborso delle spese di degenza, equo indennizzo, pensione privilegiata) sono stati abrogati con l'art. 6 del D.L. 6/12/2011, n. 201, conv. in legge 22/12/2011, n. 214, di cui qui di seguito si trascrive il testo: «Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data» .

Occorre anche considerare che la norma in parola, entrata in vigore lo stesso giorno della sua emanazione (6/12/2011), secondo quanto previsto nell'ultimo periodo non ha avuto effetto retroattivo e quindi sono rimaste regolate ancora dalla pregressa normativa non solo le situazioni già definite a tale data, ma anche quelle che alla data stessa del 6/12/2011 erano in corso di definizione, nonché quelle per le quali il fatto o l'infermità dipendenti da causa di servizio si collocavano a una data anteriore al 6/12/2011 e per le quali sempre al 6/12/2011 non fosse ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché i procedimenti insta

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