Compensi accessori
Susanna Granello
Il Testo Unico "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (d.lgs. 30.03.2001, n. 165), all'art. 45 è stato modificato dall'art. 57, co. 1 lett. a), b), c) del d.lgs. 27.10.2009, n. 150.
Il testo riformato, concernente il trattamento economico, recita: " 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'art. 40, co. 3-ter e 3-quater, e all'art. 47-bis, co. 1, è definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti [...], parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori ".
Ben diverso era il testo precedente dello stesso articolo, che consentiva di affermare che i compensi accessori, al pari dello stipendio, rientrassero nei diritti a contenuto patrimoniale del dipendente, con la differenza però di avere carattere periodico ed essere corrisposti a determinate categorie di personale, in relazione a particolari prestazioni, in caso di specifici incarichi o speciali circostanze. La precedente stesura del primo
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