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28/01/2024

Funzioni direttive e reggenze

Susanna Granello

La sostituzione del personale che nella scuola assolve mansioni di più alto contenuto professionale si è differenziata da quella tradizionale, che prevede la surrogazione tramite personale supplente. Le attuali previsioni normative virano verso quanto previsto per le altre PP.AA., nelle quali per i dirigenti, ma anche per i funzionari, non esiste alcuna norma di diritto positivo che preveda il rimpiazzo tramite personale supplente.

Sostituzione del dirigente scolastico

Per la funzione direttiva, direttore didattico e preside, il comma 5, art. 396 d.lgs. n. 297/1994, dispone: "In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico" . Ora, a norma dell'art. 25 d.lgs. 165/2001, per lo svolgimento delle proprie funzioni gestionali ed organizzative il dirigente individua e nomina il docente collaboratore che lo sostituisce ed assume le funzioni dirigenziali, con compenso a carico del FIS, in attesa di una specifica diversa disciplina.

I posti annualmente vacanti di dirigente sono invece conferiti con incarico di reggenza, dall'USR competente per territorio.

L'art. 1-sexies, legge 31.03.2005, n. 43 ha stabilito infatti che non siano più conferibili nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già attribuiti, a decorrere dall'a.s. 2006/2007.

Sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi

Anche le previsioni circa le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi sono recenti. In particolare, il CCNL-Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 assume delle decisioni univoche. L'art. 57 concerne la sostituzione del titolare di incarico di Direttore. Qualora si assenti per un periodo superiore a 15 giorni e della durata massima di tre mesi contin

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