Collaudo di beni e servizi
Susanna Granello
L'art. 121 del regolamento generale di contabilità dello Stato (R.D. n. 827/1924) stabilisce che " tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti, salvo contraria disposizione, a collaudazione parziale o finale nei modi stabiliti dai singoli regolamenti per i diversi servizi ".
In tema di collaudo occorre riferirsi alle discipline speciali dettate per ciascun settore della P.A., godendo al riguardo ciascuna Amministrazione di una potestà di autonomia regolamentare, fatte salve, ovviamente, le prescrizioni generali, ad esempio in materia di lavori pubblici. In considerazione del fatto che il pagamento degli acquisti di beni e servizi può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo, bisogna prestare attenzione alle previsioni normative che regolano i termini di pagamento per le PP.AA., tra cui sono annoverate le istituzioni scolastiche.
Il pagamento delle transazioni commerciali
Il 16 febbraio 2011 è stata emanata la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento; il fine è di contribuire al buon funzionamento del mercato interno e di rafforzare la competitività delle imprese e, più in particolare, delle piccole e medie imprese.
L'art. 4, comma 6, della direttiva, riferendosi ai contratti con la P.A., impone agli Stati membri di assicurare che "il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi il termine di cui al paragrafo 3 [trenta giorni], se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque sessanta giorni di calendario" .
Il d.lgs. n. 192/2012 recepisce poi la direttiva Ue 2011/7/UE: tempi di pagamento di norma 30 gg, che non possono comunque superare i 60 gg, consentiti solo in casi eccezionali. Qualora i termini per il pagamento vengano superati, è pre
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