IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive)
Susanna Granello
L'IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) è un'imposta istituita con il d.lgs. 15.12.1997, n. 446. Il primo articolo del d.lgs n. 446/1997 determina quali sono le caratteristiche del tributo, cioè un'imposta locale, applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ogni singola regione.
I presupposti dell'obbligo tributario
L'art. 2 del decreto legislativo identifica precisamente il momento in cui scattano i presupposti, ben diversi da quelli sulle imposte sui redditi. Lo individua nello svolgimento abituale di qualsiasi attività esercitata da società, enti, compresi gli organi dell'amministrazione statale, che, pertanto, costituisce presupposto per l'applicazione del tributo. Pertanto, in riferimento al comparto pubblico, il semplice esercizio di pubbliche funzioni costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta.
Base imponibile
La determinazione della base imponibile per le istituzioni scolastiche avviene in base al cosiddetto "metodo retributivo" (art. 10, co.3 d.lgs. 446/97) vale a dire in un importo pari
- le eventuali retribuzioni accessorie erogate al personale dipendente;
- ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 52 del TUIR;
- ai compensi per collaborazione coordinata e continuativa;
- ai compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lettera l) TUIR).
Il d.lgs. 506/1999 introduce il nuovo art. 10-bis concernente determinazione del valore della produzione netta per gli organi dello stato e per le amministrazioni pubbliche, che conferma le modalità di determinazione della base imponibile allora in vigore.
Limitatamente alle attività commerciali eventualmente esercitate dagli istituti scolastici (es. aziende agricole, ecc.) la base imponibile può essere determinata con il regime ordinario: con la legge 244/2007 l'Irap vede la separazione della
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